27.05.2025

Accessibilità digitale: le nuove disposizioni in vigore dal 28 Giugno

Il Caffè Digitale

 

Prossima scadenza da segnare in agenda: 28 giugno. In questa data diventeranno operative le regole previste dal Decreto Legislativo n. 82 del 27 maggio 2022, che recepisce in Italia la Direttiva europea 2019/882, meglio nota come European Accessibility Act (EAA). L’obiettivo è rendere i prodotti e i servizi digitali più accessibili, abbattendo le barriere per le persone con disabilità e costruendo un mercato unico più equo e inclusivo.

Tali obblighi si inseriscono in un quadro normativo frutto della stratificazione di fonti nazionali e sovranazionali: dalla legge n. 4 del 9 gennaio 2004, c.d. “Legge Stanca”, che ha introdotto nel ns. ordinamento specifica disciplina nazionale in tema di accessibilità dei servizi informatici, inizialmente applicabile solo alla Pubblica Amministrazione e nel tempo estesa a soggetti privati con un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro che offrono servizi al pubblico attraverso siti web e/o applicazioni mobile; alle prescrizioni in tema di divieto di discriminazioni sul luogo di lavoro.

Il Decreto si affianca alle previgenti discipline, ampliandone ambito di applicazione e platea di soggetti obbligati, e rappresenta un’occasione concreta per innovare e progettare soluzioni digitali più inclusive.

Le nuove disposizioni si applicano ai prodotti ed ai servizi digitali delineati dal Decreto offerti al pubblico a partire dal prossimo 28 giugno, salve alcune deroghe specificamente previste. Sul fronte dei prodotti i requisiti di accessibilità coinvolgono un’ampia gamma di tecnologie di uso quotidiano, quali computer e sistemi operativi destinati al mercato consumer, smartphone, dispositivi di comunicazione elettronica, terminali self-service ed e-reader. Per quanto riguarda l’ambito dei servizi digitali, entrano nel raggio della normativa settori chiave come e-commerce, telecomunicazioni, online banking e video streaming.

Sono tenuti al rispetto dei nuovi obblighi di conformità digitale tutte le organizzazioni ad esclusione delle microimprese — ovvero quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro — esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità per i soli servizi offerti al pubblico.

Il Decreto non contiene una definizione autonoma di “accessibilità digitale”, concetto già delineato nel nostro ordinamento attraverso la Legge Stanca e le sue successive modifiche, e con cui si intende riferirsi alla “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.

Chi sono i destinatari dei nuovi obblighi di accessibilità? Sostanzialmente tutti gli operatori coinvolti nella filiera di fornitura, ovvero i produttori che dovranno garantire che i propri prodotti siano stati progettati e realizzati in maniera conforme alle disposizioni; importatori e distributori: se i primi dovranno immettere sul mercato solo prodotti adeguati ai nuovi requisiti normativi, garantendo la sussistenza di adeguata documentazione di conformità e tecnica, gli altri dovranno assicurarsi che i prodotti rechino la marcatura CE e che siano accompagnati dalla documentazione richiesta e da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza; infine, i provider di servizi dovranno parimenti sviluppare e fornire soluzioni conformi e mettere a disposizione le relative informazioni nel rispetto dei requisiti di accessibilità previsti.

Il rispetto dei requisiti derivanti dall’EAA non deve essere letto come l’ennesimo obbligo normativo a cui adempiere, ma piuttosto come un’opportunità, oltre che una sfida, per ampliare il proprio orizzonte di business e di conseguenza per acquisire un vantaggio competitivo tale da accrescere la propria reputazione aziendale e rafforzare la presenza sul mercato. 

L’inosservanza delle disposizioni prevede conseguenze tutt’altro che trascurabili, definendo sanzioni amministrative pecuniarie di diversa entità a seconda del caso, e salvo che le condotte contestate costituiscano reato. La violazione dei requisiti di accessibilità può comportare sanzioni pecuniarie che possono arrivare a 40.000 euro in base alla gravità della violazione, al numero di unità di prodotti o servizi non conformi e al numero di utenti coinvolti; l’inosservanza delle disposizioni dell’autorità di vigilanza può comportare rischi sanzionatori fino a 30.000 euro, al pari della mancata collaborazione con le autorità competenti.

Come risulta facilmente intuibile, la gestione dell’adeguamento alle disposizioni previste richiede l’adozione di un approccio sinergico tra la parte legale e quella tecnica, al fine di implementare prodotti e servizi che siano coerenti e integrati. In tale prospettiva la tematica coinvolge in maniera diretta sia competenze di natura legale, volte a valutare l’adeguatezza normativa dei propri prodotti/servizi nonché deroghe applicabili, che quelle tecniche e tecnologiche chiamate ad agire per garantire la conformità ai requisiti tecnici previsti dal legislatore.

 

 

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