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Whistleblowing: cosa sapere prima del 15 luglio 2023

 

Dopo una lunga attesa e numerosi rinvii lo scorso 15 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, meglio conosciuto come “Decreto Whistleblowing”. La normativa, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, avrà un impatto molto significativo sulle organizzazioni chiamate ad adeguarsi rapidamente.

Le disposizioni, in vigore già dal 30 marzo, diverranno pienamente applicabili dal 15 luglio 2023 per gli enti pubblici e per una parte dei soggetti del settore privato che ne sono destinatari, vale a dire quelli con più di 50 dipendenti o che operano in alcuni specifici settori. Per quanto riguarda “i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecento quarantanove” la direttiva entrerà in vigore in via definitiva dal 17 dicembre 2023.

I punti chiave

Tra le principali novità introdotte dal Decreto la più significativa riguarda l’istituzione di canale di segnalazione interna – che dovranno essere implementati dagli enti del settore privato o dalle amministrazioni pubbliche – e di efficaci strumenti di tutela della riservatezza dei segnalanti. Quest’ultimi comprendono varie categorie, oltre ai dipendenti. Tra queste, giusto per citarne alcune, anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, i tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, la direzione e i cosiddetti “facilitatori”, vale a dire soggetti che supportano il “whistleblower” nel processo di segnalazione, come parenti o colleghi di lavoro.

Ulteriore novità anche l’ampliamento della categoria degli illeciti che possono diventare oggetto di segnalazione. Non solo i reati già contemplati dal decreto 231 di matrice penale quali frodi e corruzione, ma anche pratiche con impatti dannosi in ambito privacy, ambiente ed antitrust e condotte anti-etiche.

L’autorità nazionale anticorruzione – ANAC – oltre al proprio ruolo istituzionale avrà pieno potere sanzionatorio verso le organizzazioni inadempienti e disporrà di un proprio canale di segnalazione “esterno” – nei casi in cui i processi interni non garantissero, a parere del segnalante, adeguata tutela o efficacia.

Sul piano pratico

Sul piano pratico ed operativo il primo passo riguarderà, dunque, l’istituzione di canale di segnalazione o il riesame di quelli in essere. La scelta di piattaforme tecnologiche a supporto della gestione organizzata delle segnalazioni assumerà un ruolo chiave e dovrà essere compiuta secondo precisi criteri di compliance normativa – GDPR in primis – e valutazione delle misure di sicurezza dei dati e tutela della riservatezza del segnalante. Al contempo dovrà essere messa a sistema la procedura di governance delle segnalazioni: che sia un singolo referente o un team dedicato – interno o esterno – tutti i soggetti dovranno essere adeguatamente formati rispetto all’intero processo ed al ciclo di vita della segnalazione, sia che essa avvenga in forma scritta secondo modalità informatiche (e non), oppure per via orale attraverso linee telefoniche dedicate o altri strumenti.

La formazione del personale dedicato e parimenti della popolazione aziendale assume ancora una volta un ruolo centrale per garantire il corretto flusso del processo e ridurre al minimo il rischio sanzionatorio e reputazionale a cui sarebbe esposta l’organizzazione in caso di una “cattiva gestione” della segnalazione.

I vantaggi

Di fatto l’adozione di un sistema di gestione del whistleblowing non rappresenta solo una modalità per combattere frodi, corruzione o comportamenti non etici. La tempestiva conoscenza di criticità consente infatti di affrontarle rapidamente prima che si aggravino o siano reiterate e al contempo – lato organizzazione – la garanzia di un team formato sulla materia evita che la conoscenza di tale illecito varchi i confini dell’organizzazione e la esponga ad un danno di immagine e di reputazione sul mercato. Inoltre, aspetto non di minore importanza, la nuova normativa incentiva lo sviluppo di una cultura della legalità, di un rapporto di fiducia reciproco tra il segnalante – incoraggiato a denunciare gli illeciti di cui è venuto a conoscenza – e la struttura, che potrà prendere coscienza delle dinamiche interne e cogliere significativi spunti di crescita attraverso maggiore consapevolezza e una importante occasione di auto-analisi.

 

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