Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5752/2017, ha chiarito che un contratto di licenza d’uso software che preveda anche l’implementazione di personalizzazioni ad hoc costituisce un’obbligazione di risultato.
Con l’applicabilità del GDPR, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l’ente internazionale che ha anche il compito di coordinare il sistema dei nomi a dominio) si è trovata a dover gestire con rinnovata urgenza la questione della compatibilità dell’WHOIS con la normativa sulla protezione dei dati personali.