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Cosa accade se un contratto di licenza d’uso di software personalizzato non mantiene le promesse

N.  Maggio 2019
        

a cura di Giulia Rizza
Senior Consultant, Colin & Partners

 

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5752/2017, ha chiarito che un contratto di licenza d’uso software che preveda anche l’implementazione di personalizzazioni ad hoc costituisce un’obbligazione di risultato.

Cosa significa in pratica? Indica che, qualora non sia possibile raggiungere e realizzare la concreta utilità pattuita dal contratto stipulato, il committente potrà – in modo legittimo – procedere alla risoluzione dello stesso. Non solo, avrà anche la possibilità di richiedere la restituzione degli importi già versati e il risarcimento dei danni subiti.

Il caso in breve

La decisione del Tribunale di Milano prende le mosse da due contratti collegati, stipulati fra una società editrice e una software house. Più precisamente, un primo contratto stipulato tra le parti prevedeva la fornitura di un software, con personalizzazioni ad hoc implementate sulla base delle specifiche esigenze della committente.  Con il secondo contratto, invece, la software house si impegnava a realizzare un’interfaccia finalizzata alla comunicazione tra il programma stesso e il nuovo sito web, che la società editrice si apprestava a realizzare.

La società editrice si era tuttavia rifiutata di corrispondere il prezzo concordato per la fornitura dei servizi, tenuto conto dell’impossibilità di utilizzare il software sviluppato per soddisfare le esigenze sottese ai contratti. Ciò a seguito di significative carenze da parte del fornitore e del verificarsi di importanti malfunzionamenti e criticità, come ad esempio la presenza di errori di progettazione, il mancato funzionamento di essenziali implementazioni, la mancanza di un preventivo studio di fattibilità del progetto e l’assenza di manualistica.

In prima battuta era stata la stessa software house a ricorrere alle vie legali, per ottenere in via coattiva il pagamento non corrisposto dalla committente. Quest’ultima, per contro, non solo si era opposta a tale pretesa, ma aveva successivamente intrapreso un ulteriore giudizio lamentando l’inadempimento dei contratti da parte della software house e chiedendone quindi la risoluzione.

Il Tribunale di Milano, all’esito del giudizio, ha rigettato le pretese della software house rispetto ai crediti richiesti e ha dichiarato la risoluzione dei contratti, con conseguente condanna alla restituzione dell’acconto già corrisposto e al risarcimento dei danni subiti a seguito del verificarsi dei malfunzionamenti.

Cosa significa questa sentenza?

Se è pur vero che la committenza avrebbe a disposizione strumenti contrattuali di tutela (si pensi alla previsione di clausole penali, peraltro dovute anche in assenza di prova del danno), la decisione del Tribunale definisce una questione che prescinde dalla forza e dalla capacità negoziale delle parti: indipendentemente dalla qualificazione formale del contratto, l’obbligazione di fornitura di un software personalizzato in licenza d’uso rientra nell’ambito delle obbligazioni di risultato.

Si tratta di un punto importante nella dinamica domanda-offerta: in simili ipotesi, infatti, la semplice esecuzione della prestazione utilizzando la diligenza richiesta dall’incarico non può ritenersi sufficiente affinché il fornitore sia considerato adempiente, ma occorre che questi abbia raggiunto il risultato pattuito. In caso contrario, al verificarsi di determinate condizioni, potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.

Il Tribunale di Milano ha accolto le richieste della committente in quanto i malfunzionamenti lamentati, e successivamente accertati tramite perizia tecnica nel corso del giudizio, consentivano l’attivazione di solo alcune delle funzionalità concordate.

Il giudizio sull’inadempimento della software house si fonda dunque sul mancato raggiungimento delle concrete utilità che la stessa si era impegnata a far conseguire alla committente, rappresentate, nel primo contratto, dall’autonoma fruizione del software da parte di quest’ultima e, nel secondo, dal funzionamento dell’interfaccia finalizzata all’interazione tra il software stesso e il nuovo sito.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, i giudici milanesi hanno ritenuto provato il pregiudizio economico rappresentato dal mancato guadagno per la ritardata pubblicazione del nuovo sito. A seguito di quest’ultima, infatti, il fatturato della società editrice è nettamente aumentato. Il Tribunale ha quindi condannato la software house a corrispondere alla committente l’importo che, ragionevolmente, sarebbe stato incassato da quest’ultima se il fornitore avesse rispettato le tempistiche pattuite.

Una sentenza che richiama l’attenzione sulle ricadute che la contrattualistica riveste nell’andamento finanziario e operativo delle imprese. La reciproca consapevolezza di ruoli ed obblighi e un’attenta revisione degli accordi, sono fondamenta necessarie per sviluppare progetti sostenibili.

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